Statuto della Regione Veneto
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STATUTO DELLA REGIONE VENETO
Titolo I
Principi fondamentali
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L' autogoverno del popolo veneto si attua in forme rispondenti alle
caratteristiche e tradizioni della sua storia.
La Regione concorre alla valorizzazione del patrimonio culturale e
linguistico delle singole comunità.
A questi fini la Regione veneta esercita i propri poteri:
- per rendere effettivo l' esercizio del diritto allo studio, al lavoro
e alla sicurezza sociale, e dei diritti della famiglia;
- per rendere effettiva la parità sociale della donna;
- per determinare l' assetto sociale ed economico del territorio,
rispettandone le caratteristiche naturali e promuovendone la piena
valorizzazione, con particolare riguardo alle aree depresse, alle zone e
comunità montane, e per eliminare le cause dell' emigrazione;
- per predisporre e attuare piani per la difesa del suolo, la
regolazione delle acque, la loro razionale distribuzione e la bonifica
delle terre;
- per risanare e salvaguardare gli ambienti naturali e umani nel loro
insieme, con una politica ecologica intesa a prevenire ed eliminare le
cause di inquinamento dell' aria, delle acque e del suolo;
- per garantire la conservazione e il ripristino del patrimonio
ambientale, storico e artistico del Veneto e di Venezia.
- per promuovere la piena occupazione dei lavoratori, nella tutela
dell' esercizio dei loro diritti, e assicurarne la formazione e la
riqualificazione professionale;
- per realizzare lo sviluppo dell' agricoltura, della pesca, dell'
artigianato, delle attività industriali, commerciali e turistiche;
- per promuovere nei vari settori dell' economia il metodo della
cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione;
- per instaurare equi rapporti economici e sociali nelle campagne,
favorendo l' azienda familiare, la proprietà coltivatrice diretta singola
e associata, e la professionalità agricola;
- per garantire a tutti i cittadini i servizi sociali, con particolare
riguardo all' abitazione, alla scuola, alla tutela della salute, ai
trasporti, alle attrezzature sportive;
- per assicurare la funzione sociale della proprietà privata nello
spirito degli articoli 42 e 43 della Costituzione;
- per svolgere una politica intesa a promuovere le attività culturali
e al ricerca scientifica e tecnologica.
Capo II
La funzione legislativa
L' iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali spetta alla
Giunta, a ogni consigliere, a ogni Consiglio provinciale, a ogni Consiglio
di Comune capoluogo di Provincia, ai Consigli comunali in numero non
inferiore a cinque.
Il popolo esercita l' iniziativa delle leggi e dei regolamenti mediante
presentazione di progetti, redatti in articoli e sottoscritti da almeno
cinquemila elettori.
Il Regolamento e la legge regionale disciplinano le modalità di
esercizio del potere di iniziativa legislativa e regolamentare.
Le proposte di legge di iniziativa popolare non decadono con la fine
della legislatura.

Note
(1) Approvato, ai sensi dell'art. 123, comma secondo della
Costituzione, con legge 22 maggio 1971, n. 340 (in suppl. ord. alla G.U.
n. 148 del 14 giugno 1971).