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Legge regionale sulla lingua
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CONSIGLIO REGIONALE
DEL VENETO
VIII
LEGISLATURA
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76ª Seduta pubblica – Mercoledì 28 marzo 2007
prot. n. 3901
| OGGETTO: |
PROGETTO DI LEGGE RELATIVO A “TUTELA,
VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO LINGUISTICO E CULTURALE
VENETO”. |
(Progetti di legge nn. 17 e 97)
IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
VISTA la proposta di legge d’iniziativa del Consiglio
provinciale di Vicenza relativa a “Tutela, valorizzazione e
promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto” (Progetto
di legge n. 17);
VISTA la proposta di legge d’iniziativa del Consiglio
provinciale di Treviso relativa a “Tutela, valorizzazione e
promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto” (Progetto di
legge n. 97);
UDITA la relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il
Presidente della stessa, consigliere Daniele STIVAL, nel testo che
segue:
“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
la Provincia di Vicenza ha presentato un progetto di legge volto
alla "Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico
e culturale veneto".
La Provincia di Treviso, in un momento successivo, ha presentato un
altro progetto di legge volto, parimenti, alla "Tutela,
valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale
veneto".
Tali progetti di legge sono assolutamente identici, sia nel titolo
che nell'intero articolato.
La Sesta Commissione consiliare, chiamata ad istruirli in sede
referente, ha proceduto al loro esame nel rispetto di quanto disposto
dalla legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 recante: "Norme
sull'iniziativa popolare per leggi ed i regolamenti regionali, sul
referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali" e
verificata la cennata assoluta identicità, ha concluso congiuntamente lo
stesso, formulando identiche proposte emendative che verranno ora
sottoposte all'esame dell'Assemblea consiliare.
Passando ad una sintetica illustrazione dell'articolato stesso,
l'articolo 1 delinea le finalità della proposta normativa sull'assunto
che il patrimonio linguistico veneto costituisce componente essenziale
della identità culturale, sociale, storica e civile della nostra Regione.
L'articolo 2, nell'affermare che il Veneto è storicamente la
lingua del popolo veneto, dichiara la tutela, la valorizzazione e la
promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto, questione
centrale per lo sviluppo dell'autonomia regionale.
L'articolo 3 colloca la tutela delle lingue minoritarie o locali
nell'ambito del più vasto contesto europeo ed afferma l'importanza del
contributo che la tutela di tali lingue riveste ai fini della costruzione
di un'Europa fondata sui principi della democrazia e del rispetto delle
diversità culturali.
All'articolo 4 vengono enunciati i principi già affermati nella
Carta Europa delle lingue regionale o minoritarie, ai quali viene
ricondotta l'azione regionale nell'esercizio della propria competenza in
materia di cultura.
All'articolo 5 viene prevista l'istituzione della Festa del popolo
Veneto, quale momento celebrativo e di affermazione della storia veneta,
volto a favorirne la conoscenza.
Inoltre, con la medesima norma, viene prevista la realizzazione di
interventi rivolti soprattutto ai giovani e finalizzati, ancora una volta,
a diffondere la conoscenza della storia della nostra Regione.
L'articolo 6 dispone che la Regione promuova una serie d'azioni
volte a favorire la conoscenza e la diffusione del patrimonio linguistico
veneto. Tra queste, l'insegnamento e l'apprendimento, l'informazione
giornalistica e radiotelevisiva, la realizzazione, d'intesa con le
emittenti pubbliche e private, di trasmissioni in lingua veneta, la
creazione artistica, l'edizione e la diffusione di pubblicazioni,
l'organizzazione di sezioni dedicate nelle biblioteche pubbliche di enti
locali o di interesse locale, la ricerca, lo svolgimento di attività e
incontri vari finalizzati allo scopo dianzi indicato.
Viene altresì prevista la concessione di contributi ai Comuni,
Comunità montane, Enti ed Associazioni per la realizzazione d'attività
finalizzate agli obiettivi indicati.
L'articolo 7 prevede che la Regione promuova, in collaborazione con
gli Atenei del Veneto, e Centri di ricerca qualificati, attività di
ricerca sul patrimonio linguistico del Veneto promuovendo, altresì, la
creazione di istituti di studi a ciò deputati.
È previsto, inoltre, che la
Giunta
regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisca
programmi annuali o pluriennali di ricerca e istruzione, borse di studio e
premi annuali per tesi di laurea riguardanti il patrimonio linguistico e
storico del Veneto.
L'articolo 8 prevede una serie di attività dirette da parte della
Regione, da svolgersi nell'ambito del sistema di istruzione d'intesa con i
Centri di servizi con Amministrazioni statali.
Tra queste, la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento
diretti agli insegnanti affinché conoscano in modo più approfondito il
patrimonio linguistico e culturale veneto, nonché corsi facoltativi di
storia, cultura e lingua veneta.
Viene prevista altresì l'istituzione di un premio annuale per
opere scritte in lingua veneta e un concorso nelle scuole.
L'articolo 9 prevede la concessione di contributi ai Comuni e loro
Consorzi per l'eventuale ripristino della toponomastica tradizionale,
previo parere di una commissione regionale d'esperti nominata dal
Presidente della
Giunta
regionale.
L'articolo 10 prevede che la Regione, attraverso una apposita
commissione di esperti, determini la grafia ufficiale della lingua veneta
e ne promuova la conoscenza e l'uso.
L'articolo 11 prevede che la Regione, gli enti locali e i loro
rispettivi enti strumentali sostengano prioritariamente corsi e scuole in
cui si insegni la grafia ufficiale, e la pubblicazione di materiale
didattico o suscettibile, comunque, di uso scolastico.
Al comma 2 del medesimo articolo è poi previsto che le
pubblicazioni e i documenti in lingua veneta della Regione, degli enti
locali ed enti strumentali degli stessi, nonché gli aggiornamenti della
toponomastica, siano redatti nella grafia ufficiale.
L'articolo 12 prevede che la Regione riservi, sulla propria
pubblicazione periodica d'informazione generale, appositi spazi destinati
alla presentazione, o comunque volti a diffondere la conoscenza e l'uso
del patrimonio linguistico veneto.
L'articolo 13 disciplina le procedure operative per la richiesta
dei benefici previsti dalla normativa in argomento.
L'articolo 14 contiene la norma finanziaria.
Per l'ulteriore corso in aula, la Sesta Commissione, alla luce
della già evidenziata identicità dei testi, ne ha proposto l'esame
unitario da parte dell'Assemblea consiliare, fatte salve le prerogative
dei presentatori ufficiali previste dall'articolo 7 della legge regionale
12 gennaio 1973, n 1, comma 5 ed ha espresso parere favorevole a
maggioranza sul testo che ora si dimette.
La votazione ha avuto il seguente esito:
- hanno votato a favore i Gruppi Liga Veneta - Lega Nord Padania -
con delega del Gruppo A.N. e F.I.;
- hanno espresso voto contrario i Gruppi Uniti nell’Ulivo - La
Margherita e Uniti per l'Ulivo - Democratici di Sinistra;
- si è astenuto il Gruppo Partito Socialista Nuovo PSI.”;
ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, compresi i relativi
emendamenti, il progetto di legge composto di n. 13 articoli;
PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il
seguente risultato:
- Art. 1
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- Assegnati
n. 60
- Presenti-votanti n. 45
- Voti favorevoli n. 43
- Astenuti
n. 2
-
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Art.
2
-
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- Assegnati
n. 60
- Presenti-votanti n. 44
- Voti favorevoli n. 39
- Astenuti
n. 5
-
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- Art. 3
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- Assegnati
n. 60
- Presenti-votanti n. 44
- Voti favorevoli n. 44
-
-
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- Art. 4
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- Assegnati
n. 60
- Presenti-votanti n. 45
- Voti favorevoli n. 43
- Astenuti
n. 2
-
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- Art. 5
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- Assegnati
n. 60
- Presenti-votanti n. 44
- Voti favorevoli n. 31
- Voti contrari
n. 3
- Astenuti
n. 10
-
-
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- Art. 6
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- Assegnati
n. 60
- Presenti-votanti n. 44
- Voti favorevoli n. 40
- Astenuti
n. 4
-
-
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- Art. 7
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- Assegnati
n. 60
- Presenti-votanti n. 44
- Voti favorevoli n. 42
- Astenuti
n. 2
-
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- Art. 8
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- Assegnati
n. 60
- Presenti-votanti n. 45
- Voti favorevoli n. 39
- Astenuti
n. 6
-
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Art. 9
-
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- Assegnati
n. 60
- Presenti-votanti n. 46
- Voti favorevoli n. 41
- Astenuti
n. 5
-
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- Art. 10
|
- Assegnati
n. 60
- Presenti-votanti n. 43
- Voti favorevoli n. 39
- Voti contrari
n. 2
- Astenuti
n. 2
-
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Art. 11
-
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- Assegnati
n. 60
- Presenti-votanti n. 45
- Voti favorevoli n. 41
- Astenuti
n. 4
-
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Art. 12
-
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- Assegnati
n. 60
- Presenti-votanti n. 43
- Voti favorevoli n. 40
- Astenuti
n. 3
-
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Art. 13
-
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- Assegnati
n. 60
- Presenti-votanti n. 45
- Voti favorevoli n. 42
- Astenuti
n. 3
-
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VISTI gli emendamenti approvati in Aula nonché la soppressione di
un articolo;
IL
CONSIGLIO REGIONALE
APPROVA la legge nel suo complesso nel testo che segue:
1.
La
Regione del Veneto, in attuazione degli articoli 2 e 4 dello Statuto,
favorisce la tutela e la valorizzazione del patrimonio linguistico veneto.
1.
Le
specifiche parlate storicamente utilizzate nel territorio veneto e nei
luoghi in cui esse sono state mantenute da comunità che hanno conservato
in modo rilevante la medesima matrice costituiscono il veneto o lingua
veneta.
2.
La
Regione del Veneto considera la tutela, la valorizzazione e la promozione
del patrimonio linguistico e culturale veneto una questione centrale per
lo sviluppo dell'autonomia regionale.
1.
La
Regione del Veneto, riconoscendo che la tutela e la promozione delle varie
lingue locali o minoritarie rappresentano un contributo importante alla
costruzione di un'Europa fondata sui principi della democrazia e del
rispetto per le diversità culturali, mantiene e sviluppa le tradizioni
presenti sul proprio territorio.
2.
Nei
limiti delle competenze statutarie, la Regione considera la protezione e
la promozione delle lingue tradizionalmente parlate sul proprio territorio
come un preciso obbligo verso la comunità dei popoli europei.
1.
Ferma
restando la potestà dello Stato in ordine agli accordi internazionali, la
Regione, nell'esercizio della propria competenza in materia culturale,
ispira la propria azione ai seguenti principi affermati nella Carta
europea delle lingue regionali o minoritarie:
a) le
lingue regionali o minoritarie costituiscono una ricchezza culturale;
b) è
necessaria una azione risoluta di promozione delle lingue regionali allo
scopo di preservarle;
c) bisogna
facilitare e incoraggiare l'uso scritto e orale delle lingue regionali
nelle diverse espressioni della vita sociale;
d) si
devono promuovere studi e ricerche sulle lingue regionali;
e) vanno
messi a disposizione, per quanto di competenza regionale, forme e mezzi
adeguati di insegnamento e di studio delle lingue regionali in tutti i
livelli appropriati;
f) vanno sostenute le attività editoriali che valorizzano il
patrimonio linguistico veneto.
1.
Al
fine di favorire la conoscenza della storia del Veneto, di valorizzarne
l'originale patrimonio linguistico, di illustrarne i valori di cultura, di
costume, di civismo, nel loro radicamento e nella loro prospettiva, nonché
di far conoscere adeguatamente lo Statuto e i simboli della Regione, è
istituita la "Festa del Popolo Veneto". Essa ricorre il 25
marzo, giorno della fondazione di Venezia.
2.
La
Giunta
regionale stabilisce annualmente gli interventi diretti a realizzare e ad
illustrare tali finalità, in particolare fra le giovani generazioni e
d'intesa con i competenti organi dello Stato nelle scuole di ogni ordine e
grado.
1.
La
Regione al fine di favorire la conoscenza e la diffusione del patrimonio
linguistico veneto, promuove:
a) la
conservazione, la valorizzazione e la trasmissione;
b) l'informazione
giornalistica e radiotelevisiva;
c) la
creazione artistica;
d) l'edizione
e la diffusione di libri e pubblicazioni;
e) l'organizzazione
di specifiche sezioni nelle biblioteche pubbliche di enti locali o di
interesse locale;
f) la ricerca;
g) lo
svolgimento di attività e incontri, finalizzati a promuovere l'uso e la
conoscenza dell'originale patrimonio linguistico veneto.
2.
La
Regione promuove, inoltre, d'intesa con le emittenti pubbliche e private
l'attuazione di trasmissioni culturali e di informazione in lingua veneta
di accertata valenza culturale.
3.
I
comuni e i loro consorzi, le comunità montane, enti, istituti e
associazioni che attuano programmi o singole iniziative finalizzati a tali
obiettivi possono presentare domanda di contributo secondo le modalità
previste dall'articolo 12.
1.
La
Regione promuove, anche in collaborazione con gli atenei del Veneto e con
qualificati istituti e centri culturali pubblici e privati, la ricerca
scientifica sull'originale patrimonio linguistico del Veneto.
2.
A
tal fine la
Giunta
regionale delibera, anche sulla base di proposte formulate dagli enti di
cui al comma 1 e sentita la Commissione consiliare competente, programmi
annuali o pluriennali di ricerca e istituisce borse di studio e premi
annuali per tesi di laurea che riguardino la storia, la cultura, il
patrimonio linguistico storico Veneto.
1.
La
Regione del Veneto:
a) promuove,
d'intesa con i centri servizi amministrativi (CSA), nell'ambito
dell'istruzione scolastica, corsi facoltativi di formazione ed
aggiornamento diretti agli insegnanti di ogni ordine e grado, al fine di
provvedere ad una conoscenza del patrimonio linguistico e culturale
veneto; tali corsi sono finanziati dalla Regione stessa;
b) promuove,
d'intesa con i centri servizi amministrativi (CSA), corsi facoltativi di
storia, cultura e lingua veneta; tali corsi sono finanziati dalla Regione
stessa distinti per livelli scolastici;
c) raccoglie
la documentazione prodotta nel corso delle ricerche di cui all'articolo 7
o ricevuta in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 12 e ne
dispone il deposito presso la biblioteca del Consiglio regionale,
auspicandone la pubblicazione e diffusione.
2.
La
Regione istituisce un premio annuale per opere scritte nelle lingua
veneta.
3.
La
Regione bandisce inoltre, d'intesa e in collaborazione con gli organi
competenti dello Stato, un concorso nelle scuole di ogni ordine e grado
sull'originale patrimonio linguistico veneto.
1.
La
Regione promuove e sostiene indagini sulla toponomastica con le modalità
previste dall'articolo 7 e contribuisce alle iniziative in tal senso
promosse dai comuni e dai loro consorzi, secondo le modalità previste
dall'articolo 12.
1.
Al
fine di garantire una corretta definizione della grafia, della
toponomastica e di ogni altro aspetto linguistico, la
Giunta
regionale si avvale di una apposita commissione di esperti.
1.
La
Regione si impegna a riservare sulle proprie pubblicazioni periodiche di
informazione generale appositi spazi aperti alla collaborazione di enti ed
istituti qualificati, destinati alla presentazione dell'originale
patrimonio linguistico veneto o comunque finalizzati a promuoverne l'uso e
la conoscenza.
1.
La
Giunta
regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce, per
gli interventi individuati dalla presente legge, termini e modalità di
presentazione delle domande, tipologie di spesa ammissibili, modalità di
erogazione, rendicontazione e revoca dei benefici assegnati.
1.
Agli
oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in
euro 250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, si fa
fronte mediante prelevamento di pari importo dall’upb U0185 “Fondo
speciale per le spese correnti”, partita n. 9 “Interventi per la
cultura”, del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009;
contestualmente lo stanziamento dell’upb U0169 “Manifestazioni ed
istituzioni culturali” viene incrementato di euro 250.000,00 per
competenza e cassa nell’esercizio 2007 e di euro 250.000,00 per sola
competenza nei due esercizi successivi.
- Assegnati
n. 60
- Presenti-votanti n. 40
- Voti favorevoli n. 38
- Astenuti
n. 2
-
- IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
- f.to Moreno Teso
-
- IL
PRESIDENTE
- f.to Marino
Finozzi
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