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Argomenti di Norme

Mozione di E. Beggiato
Mozione n. 262 del 20/05/1998
R. n. 262/99 Regione Veneto
Legge 482/99 R. italiana
Minoranze escluse dalla tutela
Proposta di legge regionale
Vicenza: lingua tutelata
Statuto della Regione Veneto
Carta europea delle lingue
Proposta regionale sulla lingua
Legge regionale sulla lingua
UNESCO: giornata delle lingue
UNESCO: rapporto sulle lingue
Il veneto: norme ISO
Lingue romanze in Italia

 

 

 

Risoluzione n. 262 approvata dal Consiglio Regionale del Veneto il 22/11/1999 in seguito alla mozione n. 262 del 20/05/1998, con 29 voti a favore e 10 astenuti.

TUTELA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO LINGUISTICO E CULTURALE VENETO

 

Art. 1 - Finalità.

  1. La Regione del Veneto, in attuazione degli articoli 2 e 4 dello Statuto, al fine di favorire la tutela e la valorizzazione del patrimonio linguistico veneto quale componente essenziale della propria identità culturale, sociale, storica e civile, con la presente legge detta i principi fondamentali dell'azione volta alla realizzazione di tale politica.

 

Art. 2 - Tutela della lingua veneta.

  1. 1. Il veneto è storicamente la lingua del popolo veneto.
  2. La Regione Veneto considera la tutela, la valorizzazione e la promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto una questione centrale per lo sviluppo dell'autonomia regionale.

 

Art. 3 - Contesto europeo.

  1. La Regione Veneto, riconoscendo che la tutela e la promozione delle varie lingue locali o minoritarie rappresentano un contributo importante alla costruzione di un'Europa fondata sui principi della democrazia e del rispetto per le diversità culturali, mantiene e sviluppa le tradizioni presenti sul proprio territorio.
  2. Nei limiti delle competenze statutarie, la Regione considera la protezione e la promozione delle lingue tradizionalmente parlate sul proprio territorio come un preciso obbligo verso la comunità dei popoli europei.

 

Art. 4 - Adesione dei principi della Carta europea.

  1. Ferma restando la potestà dello Stato in ordine agli accordi internazionali, la Regione, nell'esercizio della propria competenza primaria in materia culturale, ispira la propria azione ai seguenti principi affermati nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie:
    1. le lingue regionali o minoritarie costituiscono una ricchezza culturale;
    2. è necessaria una azione risoluta di promozione delle lingue regionali allo scopo di preservarle;
    3. bisogna facilitare e incoraggiare l'uso scritto e orale delle lingue regionali nelle diverse espressioni della vita sociale;
    4. si devono promuovere studi e ricerche sulle lingue regionali;
    5. vanno infine messi a disposizione, per quanto di competenza regionale, forme e mezzi adeguati di insegnamento e di studio delle lingue regionali in tutti i livelli appropriati.

 

Art. 5 - Festa del Popolo Veneto.

  1. Al fine di favorire la conoscenza della storia del Veneto, di valorizzarne l'originale patrimonio linguistico, di illustrarne i valori di cultura, di costume, di civismo, nel loro radicamento e nella loro prospettiva, nonché di far conoscere adeguatamente lo Statuto e i simboli della Regione, è istituita la "Festa del Popolo Veneto". Essa ricorre il 25 aprile, giorno di S. Marco.
  2. La Giunta regionale stabilisce annualmente gli interventi diretti a realizzare e ad illustrare tali finalità, in particolare fra le giovani generazioni e d'intesa con i competenti Organi dello Stato nelle scuole di ogni ordine e grado.

 

Art. 6 - Conoscenza e diffusione del patrimonio linguistico veneto.

  1. La Regione ne favorisce:
    1. l'insegnamento e l'apprendimento;
    2. promuove l'informazione giornalistica e radiotelevisiva;
    3. la creazione artistica;
    4. l'edizione e la diffusione di libri e pubblicazioni;
    5. l'organizzazione di specifiche sezioni nelle biblioteche pubbliche di Enti locali o di interesse locale;
    6. la ricerca;
    7. lo svolgimento di attività e incontri, finalizzati a promuovere l'uso e la conoscenza dell'originale patrimonio linguistico veneto.
  2. La Regione promuove, inoltre, d'intesa con le emittenti pubbliche e private l'attuazione di trasmissioni culturali e di informazione in lingua veneta.
  3. I comuni e i loro Consorzi, le Comunità Montane, Enti, Istituti e Associazioni che attuano programmi o singole iniziative finalizzati a tali obiettivi possono presentare domanda di contributo secondo le modalità previste dall'articolo 10.

 

Art. 7 - Promozione della ricerca.

  1. La Regione promuove, anche in collaborazione con gli Atenei del Veneto e con qualificati Istituti e Centri culturali pubblici e privati, la ricerca scientifica sull'originale patrimonio linguistico del Veneto e favorisce la creazione di Istituti di studi volti alla ricerca ed alla valorizzazione del patrimonio culturale delle singole comunità linguistiche.
  2. A tal fine la Giunta regionale delibera, anche sulla base di proposte formulate dagli enti di cui al comma 1 e sentita la Commissione consiliare competente, programmi annuali o pluriennali di ricerca e istituisce borse di studio e premi annuali per tesi di laurea che riguardino la storia, la cultura, il patrimonio linguistico storico Veneto.

 

Art. 8 - Attività dirette.

  1. La Regione Veneto:
    1. promuove, d'intesa con i Centri Servizi Amministrativi (C.S.A.), nell'ambito dell'istruzione scolastica, corsi di formazione ed aggiornamento diretti agli insegnanti di ogni ordine e grado, al fine di provvedere ad una effettiva conoscenza del patrimonio linguistico e culturale veneto; tali corsi sono finanziati dalla Regione stessa,
    2. promuovere, d'intesa con i Centri Servizi Amministrativi (C.S.A.), corsi facoltativi di storia, cultura e lingua veneta; tali corsi sono finanziati dalla Regione stessa distinti per livelli scolastici;
    3. raccoglie la documentazione prodotta nel corso delle ricerche di cui all'articolo 7 o ricevuta in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 13 e ne dispone il deposito presso la biblioteca del Consiglio regionale, auspicandone la pubblicazione e diffusione.
  2. La Regione istituisce un premio annuale per opere scritte nelle lingua veneta.
  3. La Regione bandisce inoltre, d'intesa e in collaborazione con gli Organi competenti dello Stato, un concorso nelle scuole di ogni ordine e grado sull'originale patrimonio linguistico veneto.

 

Art. 9 - Toponomastica.

  1. La Regione promuove e sostiene indagini sulla toponomastica con le modalità previste dall'articolo 7 e contribuisce alle iniziative in tal senso promosse dai Comuni e dai loro Consorzi, secondo le modalità previste dall'articolo 13.
  2. Le richieste di contributo dei Comuni e dei loro Consorzi per eventuale ripristino della toponomastica tradizionale, legata alle lingue originali del Veneto, sono sottoposte per un obbligatorio parere preventivo ad una Commissione regionale di esperti, designati dall'Assessore alla Cultura e di cui fanno parte:
    1. un esperto universitario di materie linguistiche;
    2. un esperto universitario di materie geografiche;
    3. un esperto di storia regionale, designato dalla Deputazione Veneta di Storia Patria;
    4. un rappresentante della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici del Veneto.

 

Art. 10 - Grafia ufficiale della lingua veneta.

  1. Per il perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, la Regione, tramite apposita Commissione di esperti, giungerà alla determinazione della grafia ufficiale e ne promuoverà la conoscenza e l’uso.
  2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione scientifica di cui al comma 3, adotta con proprio decreto la grafia ufficiale.
  3. A tal fine, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta, nomina con proprio decreto una Commissione scientifica per la grafia ufficiale della lingua veneta, costituita da:
    1. tre docenti, con specifica conoscenza, in rappresentanza delle università del Veneto;
    2. da tre autori di prosa o poesie in lingua veneta e da un rappresentante di riviste e periodici specializzati nella materia.
  4. La Commissione ha sede presso la Giunta regionale e può avvalersi della collaborazione di istituti e dipartimenti universitari, centri di ricerca pubblici e privati, nonché di esperti esterni, secondo le modalità stabilite dalla legge.
  5. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate da personale messo a disposizione dalla Giunta regionale.
  6. Al fine di diffondere la grafia prescelta, la regione cura la pubblicazione e la divulgazione degli atti e dei documenti scientifici elaborati dalla suddetta Commissione.

 

Art. 11 - Uso della grafia ufficiale veneta.

  1. La Regione, gli Enti locali e i loro rispettivi Enti strumentali sostengono prioritariamente corsi e scuole in cui si insegni una grafia ufficiale e la pubblicazione di materiale didattico, o comunque suscettibile di uso scolastico, che usi tale grafia.
  2. Le pubblicazioni e i documenti in lingua veneta della Regione, degli Enti locali e dei rispettivi Enti strumentali, gli aggiornamenti della toponomastica di cui all’articolo 9, sono redatti nella grafia ufficiale.

 

Art. 12 - Informazione regionale.

  1. La Regione si impegna a riservare sulle proprie pubblicazioni periodiche di informazione generale appositi spazi aperti alla collaborazione di Enti ed Istituti qualificati, destinati alla presentazione dell'originale patrimonio linguistico veneto o comunque finalizzati a promuoverne l'uso e la conoscenza.

 

Art. 13 - Procedure.

  1. I soggetti di cui all'articolo 6 che intendano avvalersi della presente legge presentano domanda entro il 30 settembre di ogni anno al Presidente della Regione.
  2. Le domande, firmate dal legale rappresentate del soggetto richiedente, devono essere corredate da:
    1. programma di attività per cui si richiede il finanziamento;
    2. preventivo di spesa;
    3. eventuale relazione sulle attività culturali precedentemente svolte nella materia.
  3. I beneficiari del contributo sono tenuti a presentare, entro un anno dalla data della sua assegnazione, relazione documentata sull'attività svolta ammessa al finanziamento. 
  4. In caso di mancato adempimento di tale obbligo la Giunta regionale, dopo opportuna verifica, può disporre la revoca dei contributi assegnati.

 

Art. 14 - Norma finanziaria.

  1. •  Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge quantificati in euro 250.000 si fa fronte con l’istituzione di un capitolo denominato “Iniziative per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua Veneta”.

 

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