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R. n. 262/99 Regione Veneto
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Risoluzione n. 262 approvata dal Consiglio Regionale
del Veneto il 22/11/1999 in seguito alla mozione
n. 262 del 20/05/1998, con 29 voti a favore e 10 astenuti.
TUTELA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO
LINGUISTICO E CULTURALE VENETO
Art. 1 - Finalità.
- La Regione del Veneto, in attuazione degli articoli 2 e 4 dello
Statuto, al fine di favorire la tutela e la valorizzazione del patrimonio
linguistico veneto quale componente essenziale della propria identità
culturale, sociale, storica e civile, con la presente legge detta i
principi fondamentali dell'azione volta alla realizzazione di tale
politica.
Art. 2 - Tutela della lingua veneta.
- 1. Il veneto è storicamente la lingua del popolo veneto.
- La Regione Veneto considera la tutela, la valorizzazione e la
promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto una questione
centrale per lo sviluppo dell'autonomia regionale.
Art. 3 - Contesto europeo.
- La Regione Veneto, riconoscendo che la tutela e la promozione delle
varie lingue locali o minoritarie rappresentano un contributo importante
alla costruzione di un'Europa fondata sui principi della democrazia e del
rispetto per le diversità culturali, mantiene e sviluppa le tradizioni
presenti sul proprio territorio.
- Nei limiti delle competenze statutarie, la Regione considera la
protezione e la promozione delle lingue tradizionalmente parlate sul
proprio territorio come un preciso obbligo verso la comunità dei popoli
europei.
Art. 4 - Adesione dei principi della Carta europea.
- Ferma restando la potestà dello Stato in ordine agli accordi
internazionali, la Regione, nell'esercizio della propria competenza
primaria in materia culturale, ispira la propria azione ai seguenti
principi affermati nella Carta europea delle lingue regionali o
minoritarie:
- le lingue regionali o minoritarie costituiscono una ricchezza
culturale;
- è necessaria una azione risoluta di promozione delle lingue regionali
allo scopo di preservarle;
- bisogna facilitare e incoraggiare l'uso scritto e orale delle lingue
regionali nelle diverse espressioni della vita sociale;
- si devono promuovere studi e ricerche sulle lingue regionali;
- vanno infine messi a disposizione, per quanto di competenza regionale,
forme e mezzi adeguati di insegnamento e di studio delle lingue regionali
in tutti i livelli appropriati.
Art. 5 - Festa del Popolo Veneto.
- Al fine di favorire la conoscenza della storia del Veneto, di
valorizzarne l'originale patrimonio linguistico, di illustrarne i valori
di cultura, di costume, di civismo, nel loro radicamento e nella loro
prospettiva, nonché di far conoscere adeguatamente lo Statuto e i simboli
della Regione, è istituita la "Festa del Popolo Veneto". Essa
ricorre il 25 aprile, giorno di S. Marco.
- La Giunta regionale stabilisce annualmente gli interventi diretti a
realizzare e ad illustrare tali finalità, in particolare fra le giovani
generazioni e d'intesa con i competenti Organi dello Stato nelle scuole di
ogni ordine e grado.
Art. 6 - Conoscenza e diffusione del patrimonio linguistico veneto.
- La Regione ne favorisce:
- l'insegnamento e l'apprendimento;
- promuove l'informazione giornalistica e radiotelevisiva;
- la creazione artistica;
- l'edizione e la diffusione di libri e pubblicazioni;
- l'organizzazione di specifiche sezioni nelle biblioteche pubbliche di
Enti locali o di interesse locale;
- la ricerca;
- lo svolgimento di attività e incontri, finalizzati a promuovere l'uso
e la conoscenza dell'originale patrimonio linguistico veneto.
- La Regione promuove, inoltre, d'intesa con le emittenti pubbliche e
private l'attuazione di trasmissioni culturali e di informazione in lingua
veneta.
- I comuni e i loro Consorzi, le Comunità Montane, Enti, Istituti e
Associazioni che attuano programmi o singole iniziative finalizzati a tali
obiettivi possono presentare domanda di contributo secondo le modalità
previste dall'articolo 10.
Art. 7 - Promozione della ricerca.
- La Regione promuove, anche in collaborazione con gli Atenei del
Veneto e con qualificati Istituti e Centri culturali pubblici e privati,
la ricerca scientifica sull'originale patrimonio linguistico del Veneto e
favorisce la creazione di Istituti di studi volti alla ricerca ed alla
valorizzazione del patrimonio culturale delle singole comunità
linguistiche.
- A tal fine la Giunta regionale delibera, anche sulla base di proposte
formulate dagli enti di cui al comma 1 e sentita la Commissione consiliare
competente, programmi annuali o pluriennali di ricerca e istituisce borse
di studio e premi annuali per tesi di laurea che riguardino la storia, la
cultura, il patrimonio linguistico storico Veneto.
Art. 8 - Attività dirette.
- La Regione Veneto:
- promuove, d'intesa con i Centri Servizi Amministrativi (C.S.A.),
nell'ambito dell'istruzione scolastica, corsi di formazione ed
aggiornamento diretti agli insegnanti di ogni ordine e grado, al fine di
provvedere ad una effettiva conoscenza del patrimonio linguistico e
culturale veneto; tali corsi sono finanziati dalla Regione stessa,
- promuovere, d'intesa con i Centri Servizi Amministrativi (C.S.A.),
corsi facoltativi di storia, cultura e lingua veneta; tali corsi sono
finanziati dalla Regione stessa distinti per livelli scolastici;
- raccoglie la documentazione prodotta nel corso delle ricerche di cui
all'articolo 7 o ricevuta in conformità alle disposizioni di cui
all'articolo 13 e ne dispone il deposito presso la biblioteca del
Consiglio regionale, auspicandone la pubblicazione e diffusione.
- La Regione istituisce un premio annuale per opere scritte nelle lingua
veneta.
- La Regione bandisce inoltre, d'intesa e in collaborazione con gli
Organi competenti dello Stato, un concorso nelle scuole di ogni ordine e
grado sull'originale patrimonio linguistico veneto.
Art. 9 - Toponomastica.
- La Regione promuove e sostiene indagini sulla toponomastica con le
modalità previste dall'articolo 7 e contribuisce alle iniziative in tal
senso promosse dai Comuni e dai loro Consorzi, secondo le modalità
previste dall'articolo 13.
- Le richieste di contributo dei Comuni e dei loro Consorzi per eventuale
ripristino della toponomastica tradizionale, legata alle lingue originali
del Veneto, sono sottoposte per un obbligatorio parere preventivo ad una
Commissione regionale di esperti, designati dall'Assessore alla Cultura e
di cui fanno parte:
- un esperto universitario di materie linguistiche;
- un esperto universitario di materie geografiche;
- un esperto di storia regionale, designato dalla Deputazione Veneta di
Storia Patria;
- un rappresentante della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed
Architettonici del Veneto.
Art. 10 - Grafia ufficiale della lingua veneta.
- Per il perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, la Regione,
tramite apposita Commissione di esperti, giungerà alla determinazione
della grafia ufficiale e ne promuoverà la conoscenza e l’uso.
- Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il
Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione scientifica di
cui al comma 3, adotta con proprio decreto la grafia ufficiale.
- A tal fine, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, il Presidente della Giunta, nomina con proprio decreto una
Commissione scientifica per la grafia ufficiale della lingua veneta,
costituita da:
- tre docenti, con specifica conoscenza, in rappresentanza delle
università del Veneto;
- da tre autori di prosa o poesie in lingua veneta e da un rappresentante
di riviste e periodici specializzati nella materia.
- La Commissione ha sede presso la Giunta regionale e può avvalersi
della collaborazione di istituti e dipartimenti universitari, centri di
ricerca pubblici e privati, nonché di esperti esterni, secondo le modalità
stabilite dalla legge.
- Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate da
personale messo a disposizione dalla Giunta regionale.
- Al fine di diffondere la grafia prescelta, la regione cura la
pubblicazione e la divulgazione degli atti e dei documenti scientifici
elaborati dalla suddetta Commissione.
Art. 11 - Uso della grafia ufficiale veneta.
- La Regione, gli Enti locali e i loro rispettivi Enti strumentali
sostengono prioritariamente corsi e scuole in cui si insegni una grafia
ufficiale e la pubblicazione di materiale didattico, o comunque
suscettibile di uso scolastico, che usi tale grafia.
- Le pubblicazioni e i documenti in lingua veneta della Regione, degli
Enti locali e dei rispettivi Enti strumentali, gli aggiornamenti della
toponomastica di cui all’articolo 9, sono redatti nella grafia
ufficiale.
Art. 12 - Informazione regionale.
- La Regione si impegna a riservare sulle proprie pubblicazioni
periodiche di informazione generale appositi spazi aperti alla
collaborazione di Enti ed Istituti qualificati, destinati alla
presentazione dell'originale patrimonio linguistico veneto o comunque
finalizzati a promuoverne l'uso e la conoscenza.
Art. 13 - Procedure.
- I soggetti di cui all'articolo 6 che intendano avvalersi della
presente legge presentano domanda entro il 30 settembre di ogni anno al
Presidente della Regione.
- Le domande, firmate dal legale rappresentate del soggetto richiedente,
devono essere corredate da:
- programma di attività per cui si richiede il finanziamento;
- preventivo di spesa;
- eventuale relazione sulle attività culturali precedentemente svolte
nella materia.
- I beneficiari del contributo sono tenuti a presentare, entro un anno
dalla data della sua assegnazione, relazione documentata sull'attività
svolta ammessa al finanziamento.
- In caso di mancato adempimento di tale obbligo la Giunta regionale,
dopo opportuna verifica, può disporre la revoca dei contributi assegnati.
Art. 14 - Norma finanziaria.
- • Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge
quantificati in euro 250.000 si fa fronte con l’istituzione di un
capitolo denominato “Iniziative per la tutela, valorizzazione e
promozione della lingua Veneta”.
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