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Carta europea delle lingue
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CARTA EUROPEA DELLE LINGUE REGIONALI O MINORITARIE
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PREAMBOLO
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della presente Carta,
Considerato che il fine del Consiglio d'Europa a tra i suoi membri, in
particolare per salvaguardare e promuovere gli ideali che sono loro comune
patrimonio;
Considerato che la tutela delle lingue storiche regionali o minoritarie
d'Europa, alcune delle quali col tempo rischiano di scomparire,
contribuisce a mantenere e a sviluppare le tradizioni e la ricchezza
culturale dell'Europa;
Considerato che il diritto ad usare una lingua regionale o
minoritaria nella vita privata e pubblica costituisce un diritto
inalienabile in conformità ai principi contenuti nel Patto Internazionale
sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite e in conformità allo
spirito della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla salvaguardia dei
Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali;
Tenuto conto del lavoro realizzato nell'ambito della CSCE e in
particolare dell'Atto Finale di Helsinki del 1975 e del Documento della
Riunione di Copenhagen del 1990;
Sottolineato il valore dell'interculturalismo e del plurilinguismo e
considerato che la tutela e l'incoraggiamento delle lingue regionali o
minoritarie non dovrebbero risolversi a detrimento delle lingue ufficiali
e della necessità di apprenderle;
Coscienti del fatto che la tutela e la promozione delle lingue
regionali o minoritarie nei diversi paesi e regioni d'Europa rappresentano
un contributo importante per l'edificazione di un'Europa fondata sui
principi della democrazia e della diversità culturale, nel quadro della
sovranità nazionale e dell'integrità territoriale;
Prese in considerazione le condizioni specifiche e le tradizioni
storiche proprie di ciascuna regione dei paesi d'Europa,
Hanno convenuto quanto segue:
(...)
PARTE II
OBIETTIVI E PRINCIPI PERSEGUITI IN CONFORMITA' AL PARAGRAFO 1
DELL'ARTICOLO 2
Articolo 7 - Obiettivi e principi
1. Per quanto riguarda le lingue regionali o minoritarie, nei territori
nei quali queste lingue sono parlate e secondo la situazione di ciascuna
lingua, le Parti fondano la loro politica, la loro legislazione e la loro
prassi sui seguenti obiettivi e principi:
a. il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie in quanto
espressione della ricchezza culturale;
b. il rispetto dell'area geografica di ciascuna lingua regionale o
minoritaria in modo da assicurare che le ciscoscrizioni amministrative
esistenti o nuove non costituiscano un ostacolo alla promozione di questa
lingua regionale o minoritaria;
c. la necessità di una decisa azione di promozione delle lingue
regionali o minoritarie al fine di salvaguardarle;
d. l'agevolazione e/o l'incoraggiarnento all'uso orale e scritto delle
lingue regionali o minoritarie nella vita pubblica e privata;
e. il mantenimento e lo sviluppo dei rapporti, nei settori previsti
dalla presente Carta, tra i gruppi parlanti una lingua regionale o
minoritaria ed altri gruppi dello stesso Stato parlanti una lingua usata
in forma identica o simile, oltre alla instaurazione di rapporti culturali
con altri gruppi dello Stato parlanti lingue diverse;
f. la previsione di forme e mezzi adeguati di insegnamento e studio
delle lingue regionali o minoritarie a tutti i livelli;
g. la previsione di mezzi che permettano ai non locutori di una lingua
regionale o minoritaria che abitino nell'area dove questa lingua viene
usata, di apprenderla, qualora lo desiderino;
h. la promozione di studi e di ricerche sulle lingue regionali o
minoritarie nelle università o presso istituti equivalenti;
i. la promozione di forme appropriate di scambi transnazionali, nei
settori previsti dalla presente Carta, per le lingue regionali o
minoritarie usate in forma identica o simile in due o più Stati.
2. Le Parti si impegnano ad eliminare, qualora non l'avessero ancora
fatto, qualsiasi ingiustificata distinzione, esclusione, restrizione o
preferenza relative all'uso di una lingua regionale o minoritaria, intese
a scoraggiare o a danneggiare il mantenimento e lo sviluppo della stessa.
L'adozione di provvedimenti speciali a favore delle lingue regionali o
minoritarie destinati a promuovere l'uguaglianza tra i locutori di queste
lingue e il resto della popolazione e miranti a tenere nella dovuta
considerazione le loro specifiche situazioni, non è considerata un atto
discriminante nei confronti di locutori di lingue diffuse.
3. Le Parti si impegnano a promuovere con misure appropriate la mutua
comprensione fra tutti i gruppi linguistici del loro paese, in particolare
facendo in modo che il rispetto, la comprensione e la tolleranza nei
confronti delle lingue regionali o minoritarie figurino tra gli obiettivi
dell'istruzione e formazione date nel loro paese, e ad incoraggiare i
mass-media a perseguire lo stesso obiettivo.
4. Definendo la loro politica nei confronti delle lingue regionali o
minoritarie, le parti si impegnano a prendere in considerazione le
esigenze e i desideri espressi dai gruppi che parlano tali lingue. Essi
vengono incoraggiati a creare, se necessario, degli organi incaricati di
consigliare le autorità di governo su tutte le questioni riguardanti le
lingue regionali o minoritarie.
5. Le parti si impegnano ad applicare, mutatis mutandis, i principi
enumerati nei precedenti paragrafi da 1 a 4, alle lingue sprovviste di
territorio. Tuttavia, per quanto riguarda queste lingue, la natura e la
portata delle misure da adottare per rendere effettiva la presente Carta
saranno determinate in modo flessibile, tenendo conto delle esigenze e dei
desideri e rispettando le tradizioni e le caratteristiche dei gruppi che
parlano le lingue in questione.
(...)
PARTE III
MISURE ATTE A PROMUOVERE L'USO DELLE LINGUE REGIONALI O MINORITARIE NELLA VITA PUBBLICA CONFORMEMENTE
AGLI IMPEGNI SOTTOSCRITTI IN VIRTU' DEL PARAGRAFO 2 DELL'ARTICOLO 2
Art. 8 - Istruzione
1. Quanto all'istruzione, le Parti si impegnano, nell'ambito del
territorio nel quale queste lingue sono parlate, a seconda della
situazione di ciascuna di dette lingue e senza pregiudizi riguardo
all'insegnamento della/e lingua/e ufficiale/i dello Stato, a:
a. i. assicurare l'istruzione prescolare nelle relative lingue
regionali o minoritarie; oppure
ii. assicurare una parte rilevante dell'istruzione prescolare nelle
relative lingue regionali o minoritarie; oppure
iii. applicare una delle misure previste nei precedenti punti i) e ii)
almeno agli alunni le cui famiglie lo desiderino e il numero dei quali sia
ritenuto sufficiente; oppure
iv. qualora l'amministrazione pubblica non avesse competenza diretta
nel campo dell'istruzione prescolare, favorire e/o incoraggiare
l'applicazione dei provvedimenti previsti nei precedenti punti da i) a iii);
b. i. assicurare l'istruzione primaria nelle relative lingue regionali
o minoritarie; oppure
ii. assicurare una parte rilevante dell'istruzione primaria nelle
relative lingue regionali o minoritarie; oppure
iii. prevedere, nel quadro dell'istruzione primaria, che l'insegnamento
delle relative lingue regionali o minoritarie costituisca parte integrante
del curriculum; oppure
iv. applicare una delle misure previste nei precedenti punti da i) a
iii) almeno agli alunni le cui famiglie lo desiderino e il cui numero sia
ritenuto sufficiente;
c. i. assicurare l'istruzione secondaria nelle relative lingue
regionali o minoritarie; oppure
ii. assicurare una parte rilevante dell'istruzione secondaria nelle
lingue regionali o minoritarie; oppure
iii. prevedere, nel quadro dell'istruzione secondaria, l'insegnamento
delle lingue regionali o minoritarie come parte integrante del curriculum;
oppure
iv. applicare una delle misure previste nei precedenti punti da i) a
iii) almeno agli alunni che lo desiderino - o, dove si presenti il caso,
le cui famiglie lo desiderino - in numero ritenuto sufficiente;
d. i. assicurare un'istruzione tecnica e professionale nelle relative
lingue regionali o minoritarie; oppure
ii. assicurare una parte rilevante dell'istruzione tecnica e
professionale nelle relative lingue regionali o minoritarie; oppure
iii. prevedere, nel quadro dell'istruzione tecnica e professionale,
l'insegnamento delle relative lingue regionali o minoritarie come parte
integrante del curriculum; oppure
iv. applicare una delle misure previste nei precedenti punti da i) a
iii) almeno agli alunni che lo desiderino - o, dove si presenti il caso,
le cui famiglie lo desiderino - in numero ritenuto sufficiente;
e. i. prevedere l'istruzione universitaria e altre forme di istruzione
superiore nelle lingue regionali o minoritarie; oppure
ii. prevedere lo studio di queste lingue come discipline
dell'insegnamento universitario e superiore; oppure
iii. se, a causa del ruolo dello Stato nei confronti degli istituti di
istruzione superiore, gli alinea i) e ii) non possono essere applicati,
incoraggiare e/o autorizzare l'attuazione di un insegnamento universitario
o di altre forme di insegnamento superiore nelle lingue regionali o
minoritarie, o mettere a disposizione dei mezzi che permettano di studiare
queste lingue all'università o in altri istituti superiori;
f. i. provvedere affinchè siano assicurati corsi di educazione per
adulti o di istruzione permanente principalmente o totalmente nelle lingue
regionali o minoritarie; oppure
ii. proporre queste lingue come discipline per l'istruzione degli
adulti e per l'educazione permanente; oppure
iii. qualora l'amministrazione pubblica non avesse competenza diretta
nel campo dell'istruzione degli adulti, favorire e/o incoraggiare
l'insegnamento di queste lingue nel quadro dell'istruzione degli adulti e
dell'istruzione permanente;
g. provvedere affinchè sia assicurato l'insegnamento della storia e
della cultura di cui la lingua regionale o minoritaria è espressione:
h. assicurare la formazione iniziale e permanente degli insegnanti
necessaria a mettere in atto quanto detto ai paragrafi da a) a g)
accettati dalla Parte;
i. creare uno o più organi di vigilanza incaricati di controllare le
misure adottate e i risultati raggiunti nell'istituzione o nello sviluppo
dell'insegnamento delle lingue regionali o delle minoranze e di redigere
delle relazioni periodiche sulle loro indagini, che saranno rese
pubbliche.
2. Per quanto riguarda l'istruzione, e rispetto ai territori diversi da
quelli nei quali le lingue regionali o minoritarie sono tradizionalmente
usate, le Parti si impegnano ad autorizzare, incoraggiare o attuare,
qualora il numero dei locutori di una lingua regionale o minoritaria lo
giustifichi, l'insegnamento nellaodella lingua regionale o minoritaria a
tutti i relativi livelli di istruzione.
Art. 13 - Vita economica e sociale
1. Per quanto riguarda le attività economiche e sociali, le Parti si
impegnano, in tutto il paese, a:
a. escludere dalla loro legislazione qualunque disposizione che
proibisca o limiti senza motivi giustificabili l'uso delle lingue
regionali o minoritarie nei documenti concernenti la vita economica o
sociale e particolarmente nei contratti di lavoro e nei documenti tecnici
quali istruzioni per l'uso di prodotti o di impianti;
b. proibire l'inserimento nei regolarnenti interni delle imprese e
negli atti privati di clausole che escludano o limitino l'uso delle lingue
regionali o minoritarie, almeno tra i locutori della stessa lingua;
c. opporsi a norme che tendano a scoraggiare l'uso delle lingue
regionali o minoritarie nel quadro delle attività economiche o sociali;
d. facilitare e/o incoraggiare con mezzi diversi da quelli previsti nei
precedenti alinea l'uso delle lingue regionali o minoritarie.
(...)